Acqua pubblica. Panepinto:legge fondamentale, accelerare iter per approvazione

 “Il ddl sull’acqua pubblica approvato dalla quarta commissione all’ARS  è una legge fondamentale per la qualità della vita dei siciliani, un atto di responsabilità dei deputati che consente ai Comuni di tornare protagonisti nella gestione del servizio idrico”. Lo dice Giovanni Panepinto, deputato regionale PD.

“Il disegno di legge approvato – continua Panepinto  – afferma già  all’articolo 1 la potestà esclusiva della Regione in materia di acqua. Spetta ora al presidente dell’Ars ed al Governo – conclude -accelerare l’iter per arrivare all’approvazione già entro il mese di giugno”.

 

 

 

 

 

testo integrale disegno di legge

 

 

 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

presentato dal Presidente della Regione

 

(CROCETTA)

 

su proposta dell’Assessore per  l’energia e i servizi di pubblica utilità

 

(MARINO)

 

l’11 giugno 2013

 

 

Disciplina in materia di risorse idriche

 

—-O—-

 

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

 

 

Art. 1.

Principi e Finalità

 

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua come bene comune pubblico privo di rilevanza economica quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale, economico e sociale. Considera altresì che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010.

 

2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio frane ed alluvioni nonché il processo di desertificazione, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia. Disciplina altresì funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo:

 

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, secondo criteri di efficacia, trasparenza, equità sociale e solidarietà e con l'obiettivo di salvaguardare i diritti delle future generazioni e l'integrità e la tutela del patrimonio ambientale;

 

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, successivamente all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

 

c) la gestione pubblica dei beni del demanio idrico. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali;

 

d) il miglioramento della qualità delle acque, sotto il profilo igienico-sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al buono stato ecologico delle acque, in linea con il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della Commissione europea, attraverso la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento e la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e del riciclo delle acque utilizzate;

 

e) il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti puntuali e diffuse e degli usi delle acque;

 

f) l’erogazione giornaliera per l’alimentazione e l’igiene umana, di un quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri per persona per tutti i residenti della Regione;

 

g) l’introduzione, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa nel rispetto dei principi di efficienza, razionalità e corretto uso dell’acqua, di tecnologie sostenibili nella gestione dei servizi idrici integrati e degli acquedotti irrigui;

 

h) la progressiva sostituzione dell'uso dell'energia elettrica di rete per gli impianti inerenti alla gestione idrica, dall'adduzione alla depurazione, con impianti di produzione d'energia rinnovabile.

 

 

3. La presente legge favorisce lo sviluppo di un sistema finalizzato al conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo e al contrasto del rischio frane e alluvioni, nonché del processo di desertificazione, promuovendo:

 

a) la prevenzione del rischio idrogeologico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

 

b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

 

c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;

 

d) la realizzazione, la manutenzione, la gestione e il recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti;

 

e) l’attività di recupero delle acque meteoriche;

 

f) la progressiva sostituzione degli impianti di depurazione convenzionali con impianti per il trattamento, il recupero e il riutilizzo delle acque grigie e nere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, della Direttiva europea n. 271/91 e del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 185/2003, integrati, ove possibile, con sistemi di fitodepurazione;

 

g) la realizzazione di interventi a difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengano conto delle condizioni di naturalità dei fiumi, della riqualificazione dei corsi d'acqua, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica nell’ottica di un progressivo miglioramento ecologico del sistema;

 

h) la realizzazione di un unico Sistema informativo regionale accessibile on line costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, in materia di tutela delle acque e del territorio, rischio frane ed alluvioni, processo di desertificazione, servizio idrico integrato dell'intero distretto idrografico della Sicilia.

 

4. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire, secondo le modalità di cui all’articolo 5, le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale già esercitate ai sensi dell’articolo 148 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, l'equità sociale e la solidarietà nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 113 e 116 del 18 luglio 2011.

 

5. La Regione promuove la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo che, ai sensi degli articoli 106, § 2 e 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché dell’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale.

 

6. La Regione avvia la progressiva definizione di un sistema tariffario unitario.

 

 

Art. 2.

Istituzione dell’Autorità di Bacino Unica Regionale

 

1. E’ istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, presso la Presidenza della Regione, l'Autorità di Bacino Regionale, con il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell’ambito dell’ecosistema unitario del bacino idrografico ai sensi della lettera h), comma 1, dell’articolo 64 del Decreto legislativo 3 aprile, n.152 e in adempimento delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE. 

 

2. Sono organi dell’Autorità di bacino unica regionale:

 

a)      il Comitato Istituzionale permanente;

 

b)      la Segreteria tecnica-operativa;

 

c)      la Commissione di coordinamento e pianificazione.

 

 

3. Gli organi dell’Autorità di bacino sono così composti: 

 

a) il Comitato istituzionale permanente, presieduto dal Presidente della Regione, è altresì composto dall’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, dall’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, dall’Assessore regionale per le attività produttive, dall’Assessore regionale per le infrastrutture, mobilità e trasporti, dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, dall’Assessore regionale per la salute, dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci per ogni Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, da tre componenti designati dall'ANCI Sicilia, di cui due in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Le adunanze del Comitato istituzionale permanente sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

 

b) La segreteria tecnica-operativa coincide con una struttura di livello intermedio del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

 

c) la Commissione di coordinamento e pianificazione è composta dai Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del Dipartimento Regionale dell’Energia, del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, del Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali, del Dipartimento Regionale della Pianificazione strategica Sanità, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, del Dipartimento Regionale delle Attività produttive, del Dipartimento Regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura, del Dipartimento Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

 

4. Le funzioni degli organi dell’Autorità di bacino unica regionale sono le seguenti:

 

a)      Il Comitato istituzionale permanente adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino regionale;

 

b)      la Commissione di coordinamento e pianificazione predispone gli atti adottati dal Comitato istituzionale permanente e ne cura l’attuazione.

 

5. L’Autorità di Bacino Regionale ha competenza in materia di:

 

a) redazione e aggiornamento di un 'bilancio idrico regionale', inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico,al fine di esplicitare: il diritto all’acqua; l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

 

b) redazione e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, in attuazione dell’articolo 13, comma 1, della Direttiva comunitaria n. 2000/60/CE, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a, n. 2, e dell’articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le disposizioni del suddetto Piano di gestione sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati;

 

c) elaborazione di proposte per dare operatività al programma di misure per raggiungere gli obiettivi ambientali individuati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, secondo i principi contenuti nelle Direttive 60/2000/CE e 60/2007. I piani ed i programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio sono coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;

 

d) creazione di una banca dati per la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predispostidagli organi competenti su tutti i pozzi privati, sui contratti di concessione e relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche per l’uso idropotabile, irriguo, industriale, sui prelievi effettuati, sugli allacciamenti abusivi;

 

e) creazione di una banca dati per la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti sulle concessioni per l’imbottigliamento delle acque minerali, relativa remunerazione e sugli effettivi prelievi;

 

f) elaborazione di proposte per favorire il riutilizzo dell'acqua impiegata all'interno degli impianti industriali con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda.

 

6.  L’Autorità di Bacino unica  Regionale, oltre alle funzioni individuate dall’articolo 63 del Decreto legislativo n. 152/2006, esercita altresì le seguenti:

 

a)    vigilanza sul rispetto dei livelli minimi di qualità del servizio irriguo e potabile;

 

b)   vigilanza sulla corretta redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006 nel rispetto dei principi della presente legge e delle indicazioni degli strumenti pianificatori;

 

c)    vigilanza sulla trasparenza della contabilità delle gestioni e di valutazione dei costi delle singole prestazioni;

 

d)   formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;

 

e)    formulazione di proposte in materia di tutela dei diritti degli utenti;

 

f)     formulazione di pareri in merito al servizio idrico integrato su richiesta del governo regionale ovvero degli Enti locali;

 

g)    trasmissione annuale alla competente commissione legislativa dell'ARS di una relazione sull’attività svolta.

 

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

 

 

Art. 3.

Istituzione del Comitato di consultazione permanente sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia

 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato di consultazione permanente sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia al fine di favorire la partecipazione democratica, in conformità con le disposizioni contenute nella ‘Convenzione sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale’ approvata ad Arhus il 25 giugno 1998. Il suddetto Comitato è convocato periodicamente dal Presidente della Regione al fine di individuare le azioni necessarie per affrontare i problemi legati al ciclo dell’acqua ed alla difesa del suolo nell’attività di programmazione e di pianificazione.

 

2. Alle riunioni del Comitato di cui al comma 1, partecipano le forze sociali, economiche, associative, ambientaliste, dei consumatori, istituzionali e del Forum per il movimento dell’acqua ed i rappresentanti dei Comuni di ogni Assemblea Territoriale Idrica di ciascun Ambito territoriale ottimale.

 

 

 

Art. 4.

Riordino delle competenze amministrative in materia di risorse idriche

 

1. Fatte salve le competenze dell'Autorità di Bacino regionale di cui all'articolo 2 e delle Assemblee territoriali di cui all'articolo 5, tutte le competenze amministrative della Regione in materia di risorse idriche, ivi comprese quelle relative all'uso plurimo delle acque per finalità di uso potabile, minerale, agricolo e industriale sono attribuite all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

 

2. Su proposta dell’Assessore per l’energia e per i servizi di pubblica utilità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

 

Art. 5.

Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali

 

         1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità di Bacino Unica Regionale, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana e l’Associazione dei Comuni Siciliani (ANCI), l’Assessore per l’energia e per i servizi pubblici individua, in un numero non inferiore a 5 e non superiore a 9, gli Ambiti Territoriali Ottimali tendenzialmente coincidenti con i bacini idrografici e nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria e tecnica, del numero di utenti serviti, delle risorse idriche, nonché dell’estensione territoriale e delle infrastrutture presenti nel territorio.

 

2. In ogni Ambito Territoriale Ottimale, di cui al comma 1, è costituita un'Assemblea Territoriale Idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ATO che eleggono il Presidente dell’Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, e successive modifiche ed integrazioni.

 

3.  L'Assemblea Territoriale Idrica provvede a svolgere le seguenti funzioni:

 

a)  approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell’Assemblea;

 

b)  approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;

 

c)  approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;

 

d) approva il Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;

 

e) approva il Piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;

 

f) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa Convenzione ed il disciplinare con il soggetto pubblico gestore del servizio;

 

g) definisce gli standard qualitativi del servizio;

 

h) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

 

i) elegge, nel rispetto dei componenti degli ATO, i propri delegati al “Comitato di consultazione permanente sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia” di cui all’articolo 3;

 

l) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti.

 

4.  In sede di approvazione ed aggiornamento dei Piani operativi triennali di cui al comma 3, lettera e), le Assemblee territoriali idriche prevedono adeguate modifiche alle condutture idriche di adduzione in acciaio per dotarle di impianti di protezione catodica.

 

5. Entro 90 giorni dall’individuazione degli Ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, i Comuni aventi caratteristiche territoriali e idrografiche non omogenee con l’ambito di appartenenza, possono deliberare di far parte di altro ambito territoriale ottimale, purché confinante, previo parere favorevole dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità espresso entro trenta giorni dalla suddetta deliberazione.

 

6.  La gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, così come individuati al comma 1.

 

 

Art. 6.

Gestione del servizio idrico integrato

 

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso  meccanismi tariffari.

 

2. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, le Assemblee Territoriali Idriche, di cui all’articolo 5 comma 2, affidano la gestione delle acque, mediante servizio idrico integrato, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni o singoli comuni.

 

3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1, dell'articolo 5, ove si rendesse necessario, il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell'acqua.

 

4.  Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, sia in forma singola o associata, attraverso la costituzione di sub ambiti, composti da uno o più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio anche in forma diretta e pubblica.

 

5.  Le società a capitale interamente pubblico continuano a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall’Ente o dagli Enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:

 

a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;

 

b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell’ente o degli enti pubblici proprietari;

 

c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

 

6. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 5, mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell’affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.

 

7. Le società di cui al comma 6 che detengano a qualsiasi titolo  infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, possono assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell’Area metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati.

 

8. Nelle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto, a carico del gestore, l’accantonamento pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo, per la creazione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In conformità alla predetta finalità, il Fondo è utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico integrato. Con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. 

 

 

Art. 7.

Regime Transitorio

 

1. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'articolo 5 e co­munque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.

 

2. Sino alla costituzione delle Assemblee territoriali idriche, in luogo dei delegati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i Commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambi­to partecipano al Comitato permanente dell'Autorità di Bacino.

 

3. Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d’ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla  legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascuna provincia, sono prorogate sino alla costituzione degli ATO di cui all'articolo 5. Gli stessi continuano ad  avvalersi del personale in servizio presso le soppresse Autorità d’ambito con costi a carico della tariffa del servizio idrico.

 

 4. Il personale delle società affidatarie del servizio idrico integrato, che hanno cessato l'attività al 31 dicembre 2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 173, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, è inquadrato nell'organico dei nuovi enti affidatari previa concertazione sindacale.

 

5. Le Autorità d'ambito in liqui­dazione sono riunite in un'unica gestione liquidatoria presso l'Assessorato regionale dell'econo­mia – Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – che garantirà la distinzioni delle mas­se patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singola Autorità soppressa fino al termine delle operazioni di liquidazione. L'assunzione della funzione liquida­toria da parte del predetto Dipartimento regionale non comporta novazione dei rapporti giuridici pregressi.

 

6. Le Assemblee territoriali idricheanche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità ed agli obiettivi della presente legge, valutano la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affida­menti effettuati sulla base della normativa abrogata con i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, nn. 113 e 116, nonchè ai sensi dell'articolo 49, della legge regionale 12 maggio 2010,  n. 11 e comunque nel rispetto della normativa vigente, adottando i conseguenti provvedimenti.

 

7. Le aziende industriali operanti nella Regione, entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riutilizzano l'acqua impiegata all'interno dell'impianto con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda.

 

8. I comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n.2, continuano la gestione diretta del servizio idrico integrato fino al termine di un anno dall'avvenuta definizione degli ambiti di cui alla presente legge.

 

Art. 8.

Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile

 

 

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità di cui all’articolo 2 valuta la sussistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed in ogni caso avvia le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali dell’ordinamento giuridico statale e comunitario diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all’acqua in quanto bene pubblico primario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché alle direttive emanate dall’Autorità nazionale per l’energia elettrica ed il gas.

 

 

Art. 9.

Personale delle soppresse Autorità d’Ambito Ottimale

 

1. Al compimento delle attività di cui al comma 4, dell’articolo 7, il personale a tempo indeterminato proveniente da Pubbliche Amministrazione ed inserito nei ruoli delle soppresse Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali transita, unitamente alle funzioni,  alle Assemblee territoriali idriche di cui all’articolo 5, che provvede alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a livello decentrato.

 

2. Le Assemblee territoriali idriche applicano al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

 

3. I rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso le forme di cooperazione di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 alla data del 31 dicembre 2012, continuano con l'Autorità d'Ambito Ottimale fino alla loro naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al termine di cui all’articolo 7,  comma 5.

 

4. Gli oneri finanziari per il personale di cui al presente articolo sono coperti dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Con decreto dell’Assessorato regionale dell’energia ed i servizi di pubblica utilità sono fissate le modalità di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.  

 

 

 

Art. 10.

Strumento di democratica partecipazione per il servizio idrico integrato

 

1.  Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali prevedono strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio. Ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al presente comma sono disciplinati negli statuti degli enti locali.

 

2.  Entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato consultivo permanente degli utenti e il tavolo consultivo permanente sulle tariffe di cui all’articolo 50, commi 1 e 4,  della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

 

3.  All’articolo 50, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono aggiunte le seguenti lettere:

 

f) può proporre una valutazione preventiva degli impatti delle politiche di settore sul sistema ambiente;

 

g) partecipa al processo di condivisione delle scelte e delle azioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.

 

 

Art. 11.

Disposizioni relative ai comuni che non hanno consegnato gli impianti

 

1.  I comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 2/2013 uniformano i propri modelli gestionali ai criteri stabiliti dalla presente legge.

 

2.  L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto gestore e ai comuni di cui al comma 1.

 

 

Art. 12.

Erogazione quantitativo minimo vitale d’acqua

 

1.  L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona.

 

2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.

 

3. Il costo derivante di cui ai commi 1 e 2 è garantito nei limiti delle risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato.

 

Art. 13

Modelli tariffari

 

1.    La Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, sulla base di quanto disposto dall'articolo 154 del Decreto legislativo 152/2006, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 'chi inquina paga'. Tutte le quote delle tariffe del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

 

 

Art. 14

Disposizione finale ed entrata in vigore

 

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

 

Atti parlamentari                                                                                             Assemblea regionale siciliana

 

XVI Legislatura                   Documenti: disegni di legge e relazioni                                   Anno 2013

 

 

BOZZA 

        

                                                                                          (n. 455-125-102-106-158)   

 

 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

presentato dal Presidente della Regione

 

(CROCETTA)

 

su proposta dell’Assessore per  l’energia e i servizi di pubblica utilità

 

(MARINO)

 

l’11 giugno 2013

 

 

Disciplina in materia di risorse idriche

 

—-O—-

 

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

 

 

Art. 1.

Principi e Finalità

 

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua come bene comune pubblico privo di rilevanza economica quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale, economico e sociale. Considera altresì che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010.

 

2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio frane ed alluvioni nonché il processo di desertificazione, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia. Disciplina altresì funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo:

 

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, secondo criteri di efficacia, trasparenza, equità sociale e solidarietà e con l'obiettivo di salvaguardare i diritti delle future generazioni e l'integrità e la tutela del patrimonio ambientale;

 

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, successivamente all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

 

c) la gestione pubblica dei beni del demanio idrico. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali;

 

d) il miglioramento della qualità delle acque, sotto il profilo igienico-sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al buono stato ecologico delle acque, in linea con il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della Commissione europea, attraverso la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento e la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e del riciclo delle acque utilizzate;

 

e) il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti puntuali e diffuse e degli usi delle acque;

 

f) l’erogazione giornaliera per l’alimentazione e l’igiene umana, di un quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri per persona per tutti i residenti della Regione;

 

g) l’introduzione, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa nel rispetto dei principi di efficienza, razionalità e corretto uso dell’acqua, di tecnologie sostenibili nella gestione dei servizi idrici integrati e degli acquedotti irrigui;

 

h) la progressiva sostituzione dell'uso dell'energia elettrica di rete per gli impianti inerenti alla gestione idrica, dall'adduzione alla depurazione, con impianti di produzione d'energia rinnovabile.

 

 

3. La presente legge favorisce lo sviluppo di un sistema finalizzato al conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo e al contrasto del rischio frane e alluvioni, nonché del processo di desertificazione, promuovendo:

 

a) la prevenzione del rischio idrogeologico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

 

b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

 

c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;

 

d) la realizzazione, la manutenzione, la gestione e il recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti;

 

e) l’attività di recupero delle acque meteoriche;

 

f) la progressiva sostituzione degli impianti di depurazione convenzionali con impianti per il trattamento, il recupero e il riutilizzo delle acque grigie e nere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, della Direttiva europea n. 271/91 e del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 185/2003, integrati, ove possibile, con sistemi di fitodepurazione;

 

g) la realizzazione di interventi a difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengano conto delle condizioni di naturalità dei fiumi, della riqualificazione dei corsi d'acqua, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica nell’ottica di un progressivo miglioramento ecologico del sistema;

 

h) la realizzazione di un unico Sistema informativo regionale accessibile on line costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, in materia di tutela delle acque e del territorio, rischio frane ed alluvioni, processo di desertificazione, servizio idrico integrato dell'intero distretto idrografico della Sicilia.

 

4. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire, secondo le modalità di cui all’articolo 5, le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale già esercitate ai sensi dell’articolo 148 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, l'equità sociale e la solidarietà nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 113 e 116 del 18 luglio 2011.

 

5. La Regione promuove la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo che, ai sensi degli articoli 106, § 2 e 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché dell’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale.

 

6. La Regione avvia la progressiva definizione di un sistema tariffario unitario.

 

 

Art. 2.

Istituzione dell’Autorità di Bacino Unica Regionale

 

1. E’ istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, presso la Presidenza della Regione, l'Autorità di Bacino Regionale, con il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell’ambito dell’ecosistema unitario del bacino idrografico ai sensi della lettera h), comma 1, dell’articolo 64 del Decreto legislativo 3 aprile, n.152 e in adempimento delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE. 

 

2. Sono organi dell’Autorità di bacino unica regionale:

 

a)      il Comitato Istituzionale permanente;

 

b)      la Segreteria tecnica-operativa;

 

c)      la Commissione di coordinamento e pianificazione.

 

 

3. Gli organi dell’Autorità di bacino sono così composti: 

 

a) il Comitato istituzionale permanente, presieduto dal Presidente della Regione, è altresì composto dall’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, dall’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, dall’Assessore regionale per le attività produttive, dall’Assessore regionale per le infrastrutture, mobilità e trasporti, dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, dall’Assessore regionale per la salute, dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci per ogni Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, da tre componenti designati dall'ANCI Sicilia, di cui due in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Le adunanze del Comitato istituzionale permanente sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

 

b) La segreteria tecnica-operativa coincide con una struttura di livello intermedio del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

 

c) la Commissione di coordinamento e pianificazione è composta dai Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del Dipartimento Regionale dell’Energia, del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, del Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali, del Dipartimento Regionale della Pianificazione strategica Sanità, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, del Dipartimento Regionale delle Attività produttive, del Dipartimento Regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura, del Dipartimento Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

 

4. Le funzioni degli organi dell’Autorità di bacino unica regionale sono le seguenti:

 

a)      Il Comitato istituzionale permanente adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino regionale;

 

b)      la Commissione di coordinamento e pianificazione predispone gli atti adottati dal Comitato istituzionale permanente e ne cura l’attuazione.

 

5. L’Autorità di Bacino Regionale ha competenza in materia di:

 

a) redazione e aggiornamento di un 'bilancio idrico regionale', inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico,al fine di esplicitare: il diritto all’acqua; l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

 

b) redazione e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, in attuazione dell’articolo 13, comma 1, della Direttiva comunitaria n. 2000/60/CE, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a, n. 2, e dell’articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le disposizioni del suddetto Piano di gestione sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati;

 

c) elaborazione di proposte per dare operatività al programma di misure per raggiungere gli obiettivi ambientali individuati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, secondo i principi contenuti nelle Direttive 60/2000/CE e 60/2007. I piani ed i programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio sono coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;

 

d) creazione di una banca dati per la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predispostidagli organi competenti su tutti i pozzi privati, sui contratti di concessione e relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche per l’uso idropotabile, irriguo, industriale, sui prelievi effettuati, sugli allacciamenti abusivi;

 

e) creazione di una banca dati per la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti sulle concessioni per l’imbottigliamento delle acque minerali, relativa remunerazione e sugli effettivi prelievi;

 

f) elaborazione di proposte per favorire il riutilizzo dell'acqua impiegata all'interno degli impianti industriali con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda.

 

6.  L’Autorità di Bacino unica  Regionale, oltre alle funzioni individuate dall’articolo 63 del Decreto legislativo n. 152/2006, esercita altresì le seguenti:

 

a)    vigilanza sul rispetto dei livelli minimi di qualità del servizio irriguo e potabile;

 

b)   vigilanza sulla corretta redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006 nel rispetto dei principi della presente legge e delle indicazioni degli strumenti pianificatori;

 

c)    vigilanza sulla trasparenza della contabilità delle gestioni e di valutazione dei costi delle singole prestazioni;

 

d)   formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;

 

e)    formulazione di proposte in materia di tutela dei diritti degli utenti;

 

f)     formulazione di pareri in merito al servizio idrico integrato su richiesta del governo regionale ovvero degli Enti locali;

 

g)    trasmissione annuale alla competente commissione legislativa dell'ARS di una relazione sull’attività svolta.

 

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

 

 

Art. 3.

Istituzione del Comitato di consultazione permanente sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia

 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato di consultazione permanente sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia al fine di favorire la partecipazione democratica, in conformità con le disposizioni contenute nella ‘Convenzione sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale’ approvata ad Arhus il 25 giugno 1998. Il suddetto Comitato è convocato periodicamente dal Presidente della Regione al fine di individuare le azioni necessarie per affrontare i problemi legati al ciclo dell’acqua ed alla difesa del suolo nell’attività di programmazione e di pianificazione.

 

2. Alle riunioni del Comitato di cui al comma 1, partecipano le forze sociali, economiche, associative, ambientaliste, dei consumatori, istituzionali e del Forum per il movimento dell’acqua ed i rappresentanti dei Comuni di ogni Assemblea Territoriale Idrica di ciascun Ambito territoriale ottimale.

 

 

 

Art. 4.

Riordino delle competenze amministrative in materia di risorse idriche

 

1. Fatte salve le competenze dell'Autorità di Bacino regionale di cui all'articolo 2 e delle Assemblee territoriali di cui all'articolo 5, tutte le competenze amministrative della Regione in materia di risorse idriche, ivi comprese quelle relative all'uso plurimo delle acque per finalità di uso potabile, minerale, agricolo e industriale sono attribuite all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

 

2. Su proposta dell’Assessore per l’energia e per i servizi di pubblica utilità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

 

Art. 5.

Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali

 

         1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità di Bacino Unica Regionale, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana e l’Associazione dei Comuni Siciliani (ANCI), l’Assessore per l’energia e per i servizi pubblici individua, in un numero non inferiore a 5 e non superiore a 9, gli Ambiti Territoriali Ottimali tendenzialmente coincidenti con i bacini idrografici e nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria e tecnica, del numero di utenti serviti, delle risorse idriche, nonché dell’estensione territoriale e delle infrastrutture presenti nel territorio.

 

2. In ogni Ambito Territoriale Ottimale, di cui al comma 1, è costituita un'Assemblea Territoriale Idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ATO che eleggono il Presidente dell’Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, e successive modifiche ed integrazioni.

 

3.  L'Assemblea Territoriale Idrica provvede a svolgere le seguenti funzioni:

 

a)  approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell’Assemblea;

 

b)  approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;

 

c)  approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;

 

d) approva il Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;

 

e) approva il Piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;

 

f) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa Convenzione ed il disciplinare con il soggetto pubblico gestore del servizio;

 

g) definisce gli standard qualitativi del servizio;

 

h) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

 

i) elegge, nel rispetto dei componenti degli ATO, i propri delegati al “Comitato di consultazione permanente sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia” di cui all’articolo 3;

 

l) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti.

 

4.  In sede di approvazione ed aggiornamento dei Piani operativi triennali di cui al comma 3, lettera e), le Assemblee territoriali idriche prevedono adeguate modifiche alle condutture idriche di adduzione in acciaio per dotarle di impianti di protezione catodica.

 

5. Entro 90 giorni dall’individuazione degli Ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, i Comuni aventi caratteristiche territoriali e idrografiche non omogenee con l’ambito di appartenenza, possono deliberare di far parte di altro ambito territoriale ottimale, purché confinante, previo parere favorevole dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità espresso entro trenta giorni dalla suddetta deliberazione.

 

6.  La gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, così come individuati al comma 1.

 

 

Art. 6.

Gestione del servizio idrico integrato

 

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso  meccanismi tariffari.

 

2. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, le Assemblee Territoriali Idriche, di cui all’articolo 5 comma 2, affidano la gestione delle acque, mediante servizio idrico integrato, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni o singoli comuni.

 

3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1, dell'articolo 5, ove si rendesse necessario, il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell'acqua.

 

4.  Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, sia in forma singola o associata, attraverso la costituzione di sub ambiti, composti da uno o più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio anche in forma diretta e pubblica.

 

5.  Le società a capitale interamente pubblico continuano a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall’Ente o dagli Enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:

 

a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;

 

b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell’ente o degli enti pubblici proprietari;

 

c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

 

6. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 5, mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell’affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.

 

7. Le società di cui al comma 6 che detengano a qualsiasi titolo  infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, possono assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell’Area metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati.

 

8. Nelle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto, a carico del gestore, l’accantonamento pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo, per la creazione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In conformità alla predetta finalità, il Fondo è utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico integrato. Con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. 

 

 

Art. 7.

Regime Transitorio

 

1. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'articolo 5 e co­munque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.

 

2. Sino alla costituzione delle Assemblee territoriali idriche, in luogo dei delegati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i Commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambi­to partecipano al Comitato permanente dell'Autorità di Bacino.

 

3. Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d’ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla  legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascuna provincia, sono prorogate sino alla costituzione degli ATO di cui all'articolo 5. Gli stessi continuano ad  avvalersi del personale in servizio presso le soppresse Autorità d’ambito con costi a carico della tariffa del servizio idrico.

 

 4. Il personale delle società affidatarie del servizio idrico integrato, che hanno cessato l'attività al 31 dicembre 2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 173, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, è inquadrato nell'organico dei nuovi enti affidatari previa concertazione sindacale.

 

5. Le Autorità d'ambito in liqui­dazione sono riunite in un'unica gestione liquidatoria presso l'Assessorato regionale dell'econo­mia – Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – che garantirà la distinzioni delle mas­se patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singola Autorità soppressa fino al termine delle operazioni di liquidazione. L'assunzione della funzione liquida­toria da parte del predetto Dipartimento regionale non comporta novazione dei rapporti giuridici pregressi.

 

6. Le Assemblee territoriali idricheanche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità ed agli obiettivi della presente legge, valutano la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affida­menti effettuati sulla base della normativa abrogata con i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, nn. 113 e 116, nonchè ai sensi dell'articolo 49, della legge regionale 12 maggio 2010,  n. 11 e comunque nel rispetto della normativa vigente, adottando i conseguenti provvedimenti.

 

7. Le aziende industriali operanti nella Regione, entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riutilizzano l'acqua impiegata all'interno dell'impianto con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda.

 

8. I comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n.2, continuano la gestione diretta del servizio idrico integrato fino al termine di un anno dall'avvenuta definizione degli ambiti di cui alla presente legge.

 

Art. 8.

Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile

 

 

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità di cui all’articolo 2 valuta la sussistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed in ogni caso avvia le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali dell’ordinamento giuridico statale e comunitario diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all’acqua in quanto bene pubblico primario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché alle direttive emanate dall’Autorità nazionale per l’energia elettrica ed il gas.

 

 

Art. 9.

Personale delle soppresse Autorità d’Ambito Ottimale

 

1. Al compimento delle attività di cui al comma 4, dell’articolo 7, il personale a tempo indeterminato proveniente da Pubbliche Amministrazione ed inserito nei ruoli delle soppresse Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali transita, unitamente alle funzioni,  alle Assemblee territoriali idriche di cui all’articolo 5, che provvede alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a livello decentrato.

 

2. Le Assemblee territoriali idriche applicano al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

 

3. I rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso le forme di cooperazione di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 alla data del 31 dicembre 2012, continuano con l'Autorità d'Ambito Ottimale fino alla loro naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al termine di cui all’articolo 7,  comma 5.

 

4. Gli oneri finanziari per il personale di cui al presente articolo sono coperti dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Con decreto dell’Assessorato regionale dell’energia ed i servizi di pubblica utilità sono fissate le modalità di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.  

 

 

 

Art. 10.

Strumento di democratica partecipazione per il servizio idrico integrato

 

1.  Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali prevedono strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio. Ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al presente comma sono disciplinati negli statuti degli enti locali.

 

2.  Entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato consultivo permanente degli utenti e il tavolo consultivo permanente sulle tariffe di cui all’articolo 50, commi 1 e 4,  della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

 

3.  All’articolo 50, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono aggiunte le seguenti lettere:

 

f) può proporre una valutazione preventiva degli impatti delle politiche di settore sul sistema ambiente;

 

g) partecipa al processo di condivisione delle scelte e delle azioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.

 

 

Art. 11.

Disposizioni relative ai comuni che non hanno consegnato gli impianti

 

1.  I comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 2/2013 uniformano i propri modelli gestionali ai criteri stabiliti dalla presente legge.

 

2.  L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto gestore e ai comuni di cui al comma 1.

 

 

Art. 12.

Erogazione quantitativo minimo vitale d’acqua

 

1.  L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona.

 

2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.

 

3. Il costo derivante di cui ai commi 1 e 2 è garantito nei limiti delle risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato.

 

Art. 13

Modelli tariffari

 

1.    La Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, sulla base di quanto disposto dall'articolo 154 del Decreto legislativo 152/2006, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 'chi inquina paga'. Tutte le quote delle tariffe del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

 

 

Art. 14

Disposizione finale ed entrata in vigore

 

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione